IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Vista  la  legge  23  luglio  1991, n. 223, recante, tra l'altro,
norme in materia di cassa integrazione e mobilita';
    Visti, in particolare, l'art. 3 e l'art. 7, commi  1  e  2  della
sopra richiamata legge n. 223/1991;
    Visto  l'art. 1, commi 1 e 1-bis, nonche' il comma 3 del decreto-
legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni,  nella
legge 26 gennaio 1994, n. 56;
    Visto  l'art.  2, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n.
393,  che  prevede  che  sia  nuovamente  attribuito  il  trattamento
economico  di  mobilita'  per  un  periodo uguale al trattamento CIGS
concesso ai sensi della sopra richiamata legge n. 56/1994, in  favore
dei  lavoratori  dipendenti  da  aziende  ammesse  alla  procedura di
concordato  preventivo  e  successivamente  fallite,   collocati   in
mobilita'  dopo  la fruizione di periodi di trattamento straordinario
di integrazione salariale ai sensi della stessa legge n. 56/1994;
    Visto l'art. 63, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
    Viste le istanze, con le quali i lavoratori, di cui  all'allegato
elenco  nominativo  -  che  costituisce parte integrante del presente
decreto - gia' dipendenti dalla  Soc.  Lanificio  di  Milano  sede  e
unita'   in   Erba   (Como),   hanno   richiesto   la  riattribuzione
dell'indennita' di mobilita', di cui  al  sopra  richiamato  art.  2,
comma 1 del decreto-legge n. 393/1997;
    Considerato  che  la  societa', dalla quale i suddetti lavoratori
dipendevano, non risulta  essere  stata  dichiarata  fallita  ne'  ha
usufruito  del trattamento straordinario di integrazione salariale ai
sensi della legge n. 56/1994;
    Ritenuto, pertanto, di non poter accogliere  le  istanze  di  cui
trattasi;
                              Decreta:
    Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1, del decreto-legge 13 novembre
1997, n. 393, in favore dei lavoratori  di  cui  all'allegato  elenco
nominativo  - che costituisce parte integrante del presente decreto -
non e' concesso nuovamente il trattamento economico di mobilita',  in
quanto   l'azienda  da  cui  dipendevano  non  risulta  essere  stata
dichiarata fallita ne' ha usufruito del trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai sensi della legge n. 56/1994;
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed avverso lo  stesso  e'  ammesso  ricorso
straordinario    al    Presidente    della   Repubblica   o   ricorso
giurisdizionale, rispettivamente entro centoventi o sessanta  giorni,
dalla data della sua pubblicazione.
     Roma, 31 dicembre 1997
                                                    Il Ministro: Treu